Il comandante della Polizia Municipale del Comune di Favignana - Isole Egadi Antonio Ferracane ha modificato e integrato l’ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2022 con l’ordinanza n.46 del 17 giugno 2022 come sotto riportato:
ILCOMANDANTEDELLAPOLIZIAMUNICIPALE
PREMESSO:
CHE con ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2022 si è disciplinata la circolazione veicolare nel periodo primavera/estate/autunno per l'anno 2022;
CHE nella predetta ordinanza era stata prevista l'esposizione da parte dei residenti della carta di circolazione, con i dati sensibili oscurati, ove si evinceva la residenza del proprietario del veicolo;
CHE risultano già rilasciati i relativi permessi alla sosta per residenti nell'anno 2021 da parte del Comandante della Polizia Municipale pro tempore;
CHE per ottimizzare l'attività amministrativa del Settore scrivente e per non appesantire
l'attività burocratica da porre in essere da parte della cittadinanza residente, si ritiene
necessario confermare ora per allora anche i pass residenti rilasciati in illo tempore;
CHE, pertanto, risulta opportuno modificare l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2022 come sopra nonché inserire la possibilità di quanto sopra esposto anche per i proprietari di immobili sul territorio comunale;
SENTITA in merito l'Amministrazione Comunale;
VISTI:
- l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l’art. 107 del T.U.E.L.;
- la delibera giuntale n. 9 del 25 gennaio 2022;
- il Decreto Sindacale n. 25 del 27 gennaio 2021 di nomina di Responsabile della Polizia Municipale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
O R D I N A
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;
Modificare e integrare l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2022, per quanto concerne la sosta negli spazi per residenti, di validare, ora per allora, i pass rilasciati ai residenti in illo tempore nonché estendere tale prerogativa anche per i proprietari di immobili siti nel territorio comunale.
Avvertenze
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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